Articolo 1
Denominazione - sede - durata

Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile è costituita l’Associazione denominata “Associazione socio-culturale Luna Nuova”. L’associazione ha sede in Solza, Via Roma n. 12. Eventuali sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza, in Italia e all’estero, possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo. 
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 2
Oggetto sociale

L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa si propone di creare nel tessuto sociale i presupposti per una migliore vita di relazione fra i cittadini nei modi della reciproca mutualità, con il fine di potenziare la relazione sociale e di sviluppare altresì percorsi formativi di crescita culturale per i propri soci.

Articolo 3
Attività istituzionali

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l’associazione: 
sviluppa attività di carattere ludico, educativo e culturale rivolgendosi sia ai bambini e ragazzi che agli adulti; 
favorisce e sviluppa momenti aggregativi e socializzanti; 
promuove le conoscenze e la cultura mediante corsi e seminari; 
sensibilizza i soci alla cooperazione e all’accoglienza verso gli altri; 
sviluppa i saperi ed i percorsi formativi per i propri soci al fine di strutturare percorsi di crescita educativa all’interno della propria realtà associativa, rispettando le esigenze, le qualità, la progettualità e le propensioni di ognuno. 
L’associazione potrà altresì svolgere tutte quelle attività comunque necessarie per il completo raggiungimento delle finalità istituzionali. Rende visibili i propri gesti e la propria vocazione sociale e culturale anche attraverso la promozione delle attività della biblioteca e della ludoteca nonché di qualsiasi altro luogo pubblico purché deputato all’incontro culturale ed alla crescita sociale. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 108, comma 2-bis, del d.p.r. 917/86, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l’associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. 
L’associazione potrà altresì promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad un’unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.

Articolo 4
Soci

Possono far parte della associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che condividano gli scopi istituzionali della stessa. E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. 
L’adesione alla associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità ed i termini stabili nel successivo articolo 5. 
I soci si dividono in: 
1) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all’assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’associazione; 
2) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente alla associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo le modalità ed i termini contenuti nel presente statuto; 
3) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all’interno dell’associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare alla associazione.

Articolo 5
Assunzione della qualifica di socio

Per l’assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando: nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; espressa volontà di far parte dell’associazione; piena ed incondizionata accettazione del presente Statuto, degli eventuali regolamenti dell’associazione, nonché delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie. 
All’atto dell’assunzione della qualifica di socio, la segreteria dell’associazione provvederà a consegnare un’apposita tessera di adesione all’interessato. 
La domanda di ammissione presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. 
La quota e/o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non possono essere oggetto di rivalutazione.

Articolo 6
Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell’associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attività dalla stessa organizzate secondo i regolamenti stabiliti. 
Ciascun socio maggiorenne ed in regola con il versamento della quota associativa annuale ha diritto di partecipazione e di voto in seno all’assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Tali diritti verranno automaticamente acquisiti dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. 
Tutti i soci sono tenuti: 
a) alla osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti di attuazione o interni nonché di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie; 
b) a frequentare l’associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative; 
c) a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli all’interno dei locali dell’associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l’attività; 
d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7
Perdita della qualifica di socio

I soci possono essere espulsi o radiati dalla associazione per i seguenti motivi: 
1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie; 
2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell’eventuale pagamento delle quote associative; 
3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione; 
4) per indegnità. 
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato. Il provvedimento di espulsione o radiazione non libera il socio dall’obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all’associazione. 
I soci espulsi o radiati possono opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso al Consiglio Direttivo stesso; il ricorso non sospende l’esecutività dell’iniziale espulsione o radiazione. 
La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente a mezzo apposita comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta obbligato nei confronti dell’associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.


Articolo 8
Organi sociali

Gli organi sociali sono: 
1) l’Assemblea dei soci 
2) il Consiglio Direttivo 
3) il Presidente della Associazione 
4) il Vice Presidente della Associazione 
5) il Segretario-economo

Articolo 9
Assemblea dei soci

L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione. Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale. 
L’assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria. 
Le assemblee sono convocate dal Presidente dell’associazione con annuncio scritto ad ogni socio almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza, ovvero mediante affissione dell’avviso di convocazione in apposita bacheca presso la sede sociale e/o presso le altre sedi distaccate eventualmente costituite a norma dell’articolo 1; il presidente può avvalersi della segreteria per adempiere alle formalità a tal fine necessarie. 
L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare. 
L’assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione. 
L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo. 
La convocazione dell’assemblea ordinaria può essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola col pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. 
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. 
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. 
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. 
L’Assemblea nomina un segretario. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea è redatto da un notaio. 
Di ogni assemblea si deve redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. 
L’assemblea ordinaria: 
a) approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale; 
b) approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo e il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo; 
c) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l’entità delle quote associative annue, nonché eventuali penali per omessi o ritardati pagamenti; 
d) approva i regolamenti; 
e) provvede all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo; 
f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo ritiene di sottoporre; 
g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto. 
Le delibere prese dall’Assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che straordinaria, nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell’associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Articolo 10
Assemblea straordinaria dei soci

L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’assemblea ordinaria. 
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la metà più uno degli aventi diritto di voto. 
In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
Per le modifiche da apportare allo Statuto o per lo scioglimento dell’Associazione è necessaria la presenza dei soci che rappresentino i 2/3 degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l’assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo all’ultima convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice. 
L’assemblea straordinaria è ritualmente convocata in seconda convocazione trascorsa un’ora da quella stabilita per la prima convocazione. 
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: 
a) approvazione e modificazione dello statuto sociale; 
b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; 
c) scioglimento e liquidazione dell’associazione. 
Nell’assemblea straordinaria non è ammessa delega.

Articolo 11
Consiglio Direttivo e Segretario-economo

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e direzione dell’associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto. 
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’assemblea con un minimo di 5 membri, compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-economo. 
Tutti i consiglieri sono eletti dalla Assemblea dei soci secondo le regole del presente Statuto e degli eventuali regolamenti. I consiglieri eleggono tra loro il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-economo a maggioranza assoluta. Il segretario-economo ha funzioni di tesoriere. 
Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-economo, sono eletti direttamente in sede di costituzione dell’Associazione dai soci fondatori. Essi rimarranno in carica per 3 mesi. Entro tale termine il Presidente convocherà l’assemblea dei soci, sia fondatori che ordinari che nel frattempo avranno eventualmente aderito all’associazione, per costituire il Consiglio Direttivo definitivo. 
Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nel presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di: 
a) disporre l’esecuzione delle decisioni adottate dall’assemblea dei soci in conformità al presente Statuto; 
b) curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti; 
c) provvedere alla amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, rendendo conto della gestione all’assemblea dei soci in sede di approvazione dei rendiconti annuali; 
d) redigere il rendiconto consuntivo e quello preventivo sottoponendolo all’approvazione dell’assemblea dei soci; 
e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari; 
f) deliberare in merito alla questioni attinenti il programma di attività approvato dall’assemblea dei soci; 
g) curare l’organizzazione di tutte le attività dell’associazione; 
h) pianificare l’eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento della attività sociale; 
i) decidere in merito alla apertura di conti correnti bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l’amministrazione della Associazione; 
j) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l’ordinaria amministrazione; 
k) assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell’associazione. 
In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può prendere i provvedimenti del caso, salvo successiva ratifica da parte dell’assemblea dei soci. 
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri. In questo caso il Consiglio dovrà riunirsi entro quindici giorni. 
Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta da inviare a ciascun consigliere almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza, ovvero mediante affissione dell’avviso di convocazione in bacheca della sede sociale. Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l’ora ed il luogo della successiva riunione. 
Per adempiere alle formalità di cui sopra, il Presidente può avvalersi della segreteria della Associazione. 
Il Consiglio Direttivo scegli tra i suoi membri il Segretario Economo. Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e cura la gestione economico-finanziaria dell’associazione. Redige il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo, proponendoli al Consiglio Direttivo. 
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano presente. 
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. 
Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. 
Il Consiglio Direttivo è considerato sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 12
Presidente dell’Associazione

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione, nonché presidente dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. 
Egli rappresenta l’Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio ed ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. 
Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente Statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri: 
a) cura l’attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo; 
b) assume diritti ed obblighi per conto dell’Associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea dei soci, per quanto di loro competenza; 
c) delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente, parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri; 
d) sovrintende e controlla l’operato del Segretario-economo; 
e) stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell’Associazione, sottoponendole poi all’approvazione del Consiglio Direttivo; 
f) sceglie quale deve essere la linea di collaborazione dell’Associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo; 
g) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo Statuto.

Articolo 13
Vice Presidente dell’Associazione

Il Vice Presidente dell’Associazione rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. 
Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento. 
Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l’autorizzazione dal Presidente dell’Associazione. 
Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l’Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri.

Articolo 14
Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15
Patrimonio dell’associazione

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costitutito: 
1) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione; 
2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; 
3) dagli avanzi di gestione; 
4) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione; 
5) da ogni altro bene e diritto di cui l’Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo. 
Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l’Associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura l’Associazione. Non è possibile distribuire utili o avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. 
I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio della Associazione. 
Le entrate sociali sono costituite: 
1) dalle quote associative; 
2) dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell’art. 108, comma 2-bis, del d.p.r. 917/86; 
3) dai proventi delle iniziative assunte dall’Associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali; 
4) da ogni ulteriore entrata derivante all’Associazione a qualsiasi legittimo titolo.

Articolo 16
Il bilancio

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale consuntivo ed uno preventivo. 
Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono approvati entro quattro mesi dalla chiusura dall’Assemblea dei soci. 
Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati insieme alla convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

Articolo 17
Scioglimento della Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci per i seguenti motivi: 
1) conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta a perseguirlo; 
2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini; 
3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l’Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività. 
L’Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri. 
L’Assemblea dei soci in sede straordinaria decide anche in merito alla destinazione del patrimonio residuo. Il patrimonio dell’Associazione deve essere comunque devoluto ad altra associazione, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Articolo 18
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.