Articolo 1
Denominazione - sede - durata
Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile è
costituita l’Associazione denominata “Associazione
socio-culturale Luna Nuova”. L’associazione ha sede in
Solza, Via Roma n. 12. Eventuali sedi secondarie, sezioni
ed uffici di rappresentanza, in Italia e all’estero,
possono essere istituite per volontà del Consiglio
Direttivo.
La durata dell’associazione è illimitata e la
stessa potrà essere sciolta solo con delibera
dell’Assemblea straordinaria degli associati.
Articolo
2
Oggetto sociale
L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa si
propone di creare nel tessuto sociale i presupposti per una
migliore vita di relazione fra i cittadini nei modi della
reciproca mutualità, con il fine di potenziare la relazione
sociale e di sviluppare altresì percorsi formativi di
crescita culturale per i propri soci.
Articolo 3
Attività istituzionali
Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio
oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2,
l’associazione:
sviluppa attività di carattere ludico,
educativo e culturale rivolgendosi sia ai bambini e ragazzi
che agli adulti;
favorisce e sviluppa momenti aggregativi
e socializzanti;
promuove le conoscenze e la cultura
mediante corsi e seminari;
sensibilizza i soci alla
cooperazione e all’accoglienza verso gli altri;
sviluppa i
saperi ed i percorsi formativi per i propri soci al fine di
strutturare percorsi di crescita educativa all’interno
della propria realtà associativa, rispettando le esigenze,
le qualità, la progettualità e le propensioni di ognuno.
L’associazione potrà altresì svolgere tutte quelle
attività comunque necessarie per il completo raggiungimento
delle finalità istituzionali. Rende visibili i propri gesti
e la propria vocazione sociale e culturale anche attraverso
la promozione delle attività della biblioteca e della
ludoteca nonché di qualsiasi altro luogo pubblico purché
deputato all’incontro culturale ed alla crescita sociale.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 108, comma
2-bis, del d.p.r. 917/86, e nel rispetto di tutte le
formalità richieste, l’associazione potrà raccogliere fondi
a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente,
anche mediante offerte di beni di modico valore o di
servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
L’associazione
potrà altresì promuovere la realizzazione di associazioni
complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi
di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o
nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad
un’unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la
realizzazione di iniziative e programmi comuni che si
dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai
rispettivi soci, associati o partecipanti.
Articolo 4
Soci
Possono far parte della associazione tutti i cittadini
italiani o stranieri, residenti o non residenti nel
territorio dello Stato, che condividano gli scopi
istituzionali della stessa. E’ espressamente escluso ogni
limite sia temporale che operativo al rapporto associativo
medesimo e ai diritti che ne derivano.
L’adesione alla
associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità ed
i termini stabili nel successivo articolo 5.
I soci si
dividono in:
1) soci fondatori: si considerano tali i soci
che hanno partecipato all’assemblea costituente,
deliberando la costituzione dell’associazione;
2) soci
ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno
successivamente alla associazione, previa presentazione di
apposita domanda scritta, secondo le modalità ed i termini
contenuti nel presente statuto;
3) soci onorari o
benemeriti: si considerano tali coloro che vengono
insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio
Direttivo, a fronte del costante impegno profuso
all’interno dell’associazione o per la notorietà e la
positiva immagine che con la loro presenza possono recare
alla associazione.
Articolo
5
Assunzione della qualifica di socio
Per l’assunzione della qualifica di socio ordinario è
necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio
Direttivo, indicando: nome, cognome, luogo e data di
nascita, professione e residenza; espressa volontà di far
parte dell’associazione; piena ed incondizionata
accettazione del presente Statuto, degli eventuali
regolamenti dell’associazione, nonché delle deliberazioni
degli organi sociali assunte in conformità alle
disposizioni statutarie.
All’atto dell’assunzione della
qualifica di socio, la segreteria dell’associazione
provvederà a consegnare un’apposita tessera di adesione
all’interessato.
La domanda di ammissione presentata da
minorenni dovrà essere controfirmata dall’esercente la
potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda
rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti
della associazione e risponde verso la stessa per tutte le
obbligazioni dell’associato minorenne.
La quota e/o i
contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte, e non possono essere
oggetto di rivalutazione.
Articolo 6
Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali
dell’associazione e di partecipare a tutte le
manifestazioni ed alle attività dalla stessa organizzate
secondo i regolamenti stabiliti.
Ciascun socio maggiorenne
ed in regola con il versamento della quota associativa
annuale ha diritto di partecipazione e di voto in seno
all’assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato
in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Tali
diritti verranno automaticamente acquisiti dal socio
minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il
raggiungimento della maggiore età.
Tutti i soci sono
tenuti:
a) alla osservanza del presente Statuto, degli
eventuali regolamenti di attuazione o interni nonché di
tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto
delle disposizioni statutarie;
b) a frequentare
l’associazione, collaborando con gli organi sociali per la
realizzazione delle finalità associative;
c) a mantenere
comportamenti cordiali ed amichevoli all’interno dei locali
dell’associazione e a non attuare iniziative che si
rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano
l’attività;
d) al pagamento della quota associativa
annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione
a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini
fissati dal Consiglio Direttivo.
Articolo
7
Perdita della qualifica di socio
I soci possono essere espulsi o radiati dalla associazione
per i seguenti motivi:
1) quando non ottemperino alle
disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali,
nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali
secondo le prescrizioni statutarie;
2) quando, senza
giustificato motivo, si rendano morosi nell’eventuale
pagamento delle quote associative;
3) quando, in qualunque
modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione;
4) per indegnità.
Le espulsioni e le radiazioni sono
decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il
provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio
e deve essere motivato. Il provvedimento di espulsione o
radiazione non libera il socio dall’obbligo del pagamento
delle eventuali somme dovute all’associazione.
I soci
espulsi o radiati possono opporsi per iscritto contro il
provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito
ricorso al Consiglio Direttivo stesso; il ricorso non
sospende l’esecutività dell’iniziale espulsione o
radiazione.
La perdita della qualifica di socio consegue
anche volontariamente a mezzo apposita comunicazione
scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al
Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate,
ma il socio resta obbligato nei confronti dell’associazione
ove si sia reso debitore nei suoi
confronti.
Articolo 8
Organi sociali
Gli organi sociali sono:
1) l’Assemblea dei soci
2) il
Consiglio Direttivo
3) il Presidente della Associazione
4) il Vice Presidente della Associazione
5) il
Segretario-economo
Articolo
9
Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione.
Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiorenni in
regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L’assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
Le assemblee sono convocate dal Presidente
dell’associazione con annuncio scritto ad ogni socio almeno
sette giorni prima della data fissata per l’adunanza,
ovvero mediante affissione dell’avviso di convocazione in
apposita bacheca presso la sede sociale e/o presso le altre
sedi distaccate eventualmente costituite a norma
dell’articolo 1; il presidente può avvalersi della
segreteria per adempiere alle formalità a tal fine
necessarie.
L’avviso di convocazione deve contenere la
data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, nonché l’elenco
delle materie da trattare.
L’assemblea si riunisce presso
la sede legale o presso il diverso luogo indicato
nell’avviso di convocazione.
L’assemblea ordinaria viene
convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione
del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del
bilancio preventivo.
La convocazione dell’assemblea
ordinaria può essere richiesta al Consiglio Direttivo da
almeno un terzo degli associati in regola col pagamento
delle quote associative all’atto della richiesta che ne
propongono l’ordine del giorno. In tal caso, la
convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio
Direttivo.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita
in prima convocazione con la presenza della maggioranza
assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera
validamente con voto favorevole della maggioranza dei
presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto e può
rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta,
non più di un associato.
Trascorsa un’ora dalla prima
convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita
qualunque sia il numero degli associati intervenuti e
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente o,
in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone
legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla
maggioranza dei presenti.
Il Presidente dirige e regola le
discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle
votazioni.
L’Assemblea nomina un segretario. La nomina del
segretario non è necessaria quando il verbale
dell’Assemblea è redatto da un notaio.
Di ogni assemblea
si deve redigere apposito verbale firmato dal Presidente
della stessa e dal segretario. Copia dello stesso deve
essere messo a disposizione di tutti gli associati con le
formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a
garantirne la massima diffusione.
L’assemblea ordinaria:
a) approva le linee generali del programma di attività per
l’anno sociale;
b) approva il rendiconto economico e
finanziario consuntivo e il bilancio preventivo predisposti
dal Consiglio Direttivo;
c) stabilisce, su proposta del
Consiglio Direttivo, l’entità delle quote associative
annue, nonché eventuali penali per omessi o ritardati
pagamenti;
d) approva i regolamenti;
e) provvede
all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
f)
delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione
sociale, che il Consiglio Direttivo ritiene di sottoporre;
g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa
riservata dalla legge o dallo statuto.
Le delibere prese
dall’Assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che
straordinaria, nel rispetto delle norme contenute nel
presente statuto, obbligano tutti i soci dell’associazione,
ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o
astenuti dal voto.
Articolo
10
Assemblea straordinaria dei soci
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal
Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per
l’assemblea ordinaria.
L’assemblea straordinaria in prima
convocazione è validamente costituita quando sono presenti
due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera
con il voto favorevole dei soci che rappresentino la metà
più uno degli aventi diritto di voto.
In seconda
convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque
sia il numero dei presenti e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le
modifiche da apportare allo Statuto o per lo scioglimento
dell’Associazione è necessaria la presenza dei soci che
rappresentino i 2/3 degli aventi diritto al voto ed il voto
favorevole dei 2/3 dei presenti. Qualora per due
convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo,
l’assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede
straordinaria il giorno successivo all’ultima convocazione
e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei
presenti e delibera a maggioranza semplice.
L’assemblea
straordinaria è ritualmente convocata in seconda
convocazione trascorsa un’ora da quella stabilita per la
prima convocazione.
L’assemblea straordinaria delibera
sulle seguenti materie:
a) approvazione e modificazione
dello statuto sociale;
b) atti e contratti relativi a
diritti reali immobiliari;
c) scioglimento e liquidazione
dell’associazione.
Nell’assemblea straordinaria non è
ammessa delega.
Articolo 11
Consiglio Direttivo e Segretario-economo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e
direzione dell’associazione ed è dotato di poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli
dalla legge e dallo statuto.
Il Consiglio Direttivo è
composto da un numero di membri che viene stabilito
dall’assemblea con un minimo di 5 membri, compreso il
Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-economo.
Tutti i consiglieri sono eletti dalla Assemblea dei soci
secondo le regole del presente Statuto e degli eventuali
regolamenti. I consiglieri eleggono tra loro il Presidente,
il Vice Presidente e il Segretario-economo a maggioranza
assoluta. Il segretario-economo ha funzioni di tesoriere.
Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo, ivi
compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il
Segretario-economo, sono eletti direttamente in sede di
costituzione dell’Associazione dai soci fondatori. Essi
rimarranno in carica per 3 mesi. Entro tale termine il
Presidente convocherà l’assemblea dei soci, sia fondatori
che ordinari che nel frattempo avranno eventualmente
aderito all’associazione, per costituire il Consiglio
Direttivo definitivo.
Tutti i membri del Consiglio
Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre
norme contenute nel presente Statuto, il Consiglio
Direttivo ha il compito di:
a) disporre l’esecuzione delle
decisioni adottate dall’assemblea dei soci in conformità al
presente Statuto;
b) curare l’osservanza delle
prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
c)
provvedere alla amministrazione ordinaria e straordinaria
dell’associazione, rendendo conto della gestione
all’assemblea dei soci in sede di approvazione dei
rendiconti annuali;
d) redigere il rendiconto consuntivo e
quello preventivo sottoponendolo all’approvazione
dell’assemblea dei soci;
e) predisporre gli eventuali
regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari;
f) deliberare in merito alla questioni attinenti il
programma di attività approvato dall’assemblea dei soci;
g) curare l’organizzazione di tutte le attività
dell’associazione;
h) pianificare l’eventuale assunzione
di personale dipendente e/o stringere rapporti di
collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari
per lo svolgimento della attività sociale;
i) decidere in
merito alla apertura di conti correnti bancari e postali ed
alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli
necessario per l’amministrazione della Associazione;
j)
adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che
eccedano l’ordinaria amministrazione;
k) assumere ogni
altra iniziativa che non competa a norma di legge e di
statuto ad altri organi dell’associazione.
In caso di
urgenza il Consiglio Direttivo può prendere i provvedimenti
del caso, salvo successiva ratifica da parte dell’assemblea
dei soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le
volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero
quando ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri. In
questo caso il Consiglio dovrà riunirsi entro quindici
giorni.
Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo
comunicazione scritta da inviare a ciascun consigliere
almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza,
ovvero mediante affissione dell’avviso di convocazione in
bacheca della sede sociale. Tali formalità non sono
necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora,
alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il
giorno, l’ora ed il luogo della successiva riunione.
Per
adempiere alle formalità di cui sopra, il Presidente può
avvalersi della segreteria della Associazione.
Il
Consiglio Direttivo scegli tra i suoi membri il Segretario
Economo. Egli è responsabile della consistenza di cassa e
banca e cura la gestione economico-finanziaria
dell’associazione. Redige il rendiconto annuale ed il
bilancio preventivo, proponendoli al Consiglio Direttivo.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente
o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche
di questo, dal consigliere più anziano presente.
Il
Consiglio Direttivo è validamente costituito con la
presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e
delibera validamente con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il
voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio, per la
loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto
da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo
stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli
associati con le formalità ritenute più idonee dal
Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima
diffusione.
Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante
il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più
consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione
dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che
resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri
sostituiti.
Il Consiglio Direttivo è considerato sciolto e
non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi
altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi
componenti.
Articolo
12
Presidente dell’Associazione
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione,
nonché presidente dell’assemblea dei soci e del Consiglio
Direttivo.
Egli rappresenta l’Associazione sia di fronte
ai terzi che in giudizio ed ha la firma sociale sugli atti
che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che
dei terzi.
Fermi restando i poteri di presidenza che gli
spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel
presente Statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri:
a) cura l’attuazione delle deliberazioni assembleari e del
Consiglio Direttivo;
b) assume diritti ed obblighi per
conto dell’Associazione, essendone stato preventivamente
autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea dei
soci, per quanto di loro competenza;
c) delega, se lo
ritiene opportuno, in via temporanea o permanente, parte
delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più
consiglieri;
d) sovrintende e controlla l’operato del
Segretario-economo;
e) stabilisce quali iniziative sia
opportuno intraprendere per la realizzazione del programma
annuale dell’Associazione, sottoponendole poi
all’approvazione del Consiglio Direttivo;
f) sceglie quale
deve essere la linea di collaborazione dell’Associazione
con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa
autorizzazione del Consiglio Direttivo;
g) esercita ogni
altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo
Statuto.
Articolo
13
Vice Presidente dell’Associazione
Il Vice Presidente dell’Associazione rappresenta
l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia
oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia
ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
Egli
sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso
intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di
intervento.
Il Vice Presidente non può delegare funzioni
delegate senza aver avuto l’autorizzazione dal Presidente
dell’Associazione.
Ove il Presidente lo ritenga opportuno
e qualora i suoi impegni non gli consentano di
rappresentare l’Associazione nelle diverse attività di
volta in volta intraprese, il Vice Presidente può
intervenire personalmente in sostituzione del Presidente
con i suoi stessi poteri.
Articolo
14
Gratuità degli incarichi
Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono
gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente
documentate in nome e per conto dell’Associazione e/o per
l’assolvimento di uno specifico incarico, ove
preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Articolo
15
Patrimonio dell’associazione
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costitutito:
1)
dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà
dell’Associazione;
2) dai contributi, erogazioni e lasciti
diversi;
3) dagli avanzi di gestione;
4) dai proventi
derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;
5)
da ogni altro bene e diritto di cui l’Associazione sia
entrata in possesso a titolo legittimo.
Il patrimonio non
può essere destinato a finalità diverse da quelle per le
quali l’Associazione è stata costituita, ed è indivisibile
finché dura l’Associazione. Non è possibile distribuire
utili o avanzi di gestione, riserve o capitale durante la
vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione siano imposte dalla legge.
I soci espulsi,
radiati o dimissionari non possono pretendere una quota del
patrimonio della Associazione.
Le entrate sociali sono
costituite:
1) dalle quote associative;
2) dalle raccolte
pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi
dell’art. 108, comma 2-bis, del d.p.r. 917/86;
3) dai
proventi delle iniziative assunte dall’Associazione nel
rispetto delle proprie finalità istituzionali;
4) da ogni
ulteriore entrata derivante all’Associazione a qualsiasi
legittimo titolo.
Articolo
16
Il bilancio
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ciascun anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio
annuale consuntivo ed uno preventivo.
Il bilancio
consuntivo e quello preventivo sono approvati entro quattro
mesi dalla chiusura dall’Assemblea dei soci.
Copia del
bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli
associati insieme alla convocazione dell’Assemblea che ne
ha all’ordine del giorno l’approvazione.
Articolo
17
Scioglimento della Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato
dall’Assemblea straordinaria dei soci per i seguenti
motivi:
1) conseguimento dell’oggetto sociale e/o
impossibilità sopravvenuta a perseguirlo;
2) impossibilità
di funzionamento per il venir meno del numero dei soci
indispensabile per il perseguimento dei propri fini;
3)
ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni
di fondo che animano l’Associazione e/o che dovesse
impedire lo svolgimento dell’attività.
L’Assemblea che
delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori,
determinandone i poteri.
L’Assemblea dei soci in sede
straordinaria decide anche in merito alla destinazione del
patrimonio residuo. Il patrimonio dell’Associazione deve
essere comunque devoluto ad altra associazione, con
finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190,
della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa
destinazione imposta per legge.
Articolo
18
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa
riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai
principi generali dell’ordinamento giuridico.